Con il provvedimento n. 4600 del 2 marzo 2026, relatore Marco Rossetti, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo pratico nel processo civile: il rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte.

La decisione afferma un principio importante: il compenso del consulente tecnico di parte non riguarda il merito della controversia, ma rientra tra le spese processuali disciplinate dall’art. 91 c.p.c. Proprio per questo, la documentazione relativa a tali costi non è soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie.

In altre parole, i documenti che provano il costo del consulente di parte possono essere presi in considerazione dal giudice anche se prodotti in una fase tardiva del giudizio, perché servono alla liquidazione delle spese di lite e non alla prova dei fatti di causa.

La Cassazione chiarisce inoltre che il giudice può valutare d’ufficio la rimborsabilità di tali spese, verificando se siano congrue, necessarie o eventualmente superflue. Il rimborso può essere riconosciuto non solo quando la spesa sia stata già materialmente pagata, ma anche quando la parte abbia semplicemente assunto l’obbligazione di corrisponderla.

Un ulteriore profilo di interesse è che, in mancanza di prova documentale puntuale, il giudice può comunque procedere alla liquidazione facendo riferimento ai criteri tariffari applicabili o, in via analogica, ai parametri previsti per il consulente tecnico d’ufficio.

La pronuncia conferma quindi che l’attività del consulente tecnico di parte ha piena dignità processuale e che il relativo costo non può essere considerato una voce marginale. Per chi opera nella medicina legale, si tratta di un passaggio particolarmente significativo, perché valorizza il ruolo tecnico del consulente di parte nei giudizi in materia di responsabilità sanitaria, danno biologico e risarcimento del danno alla persona.

Il principio espresso dalla Cassazione rafforza, in definitiva, la tutela del diritto di difesa e riconosce il rilievo concreto dell’apporto specialistico del consulente tecnico di parte nell’accertamento e nella gestione del contenzioso.